Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge n. 266 del 1991», è sostituito dal seguente:

      «1. La Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti ai diritti civili».

      2. All'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo».